rendite e modalità indennizzo INAIL

Canale pubblico / INPS - INAIL

La rendita diretta per inabilità permanente è un indennizzo per la diminuita attitudine al lavoro, valutata in base alle tabelle allegate al Testo Unico Inail. (Decreto 30 giugno 1965, n. 1124). E' corrisposta dall'INAIL mensilmente al lavoratore che a seguito di un infortunio o malattia professionale, viene riconosciuto un grado di inabilità. La prestazione non è soggetta a tassazione IRPEF (Imposta sul reddito delle Persone Fisiche).

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4. l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al pe riodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dic embre 1992, n 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14. 16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo. L a domanda Va presentata agli uffici INPS direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti per l’assistenza gratuita ai lavoratori. Decorrenza La pensione di inabilità decorre:  dal mese successivo a quello di presentazione della domanda op pure  dal mese successivo a quello di cessazione dell’attività oppure  dalla data della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi Ricorso Nel caso in cui la domanda di pensione di inabilità venga respinta, si può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. RIFERIMENTI NORMATIVI  Legge 8 agosto 1995, n. 335 : Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ( Pubblicata nella G.U. n. 190 S. O. del 16/08/1995)  Legge 12 giugno 1984, n. 222 : Revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile (Pubblicata nella G.U. 16.06.1984, n. 165) Argomenti correlati Lavoratori invalidi Inail - Compatibilità con le prestazioni economiche INAIL

2. Per saperne di più: Previdenza e Assistenza economica INAIL  Guida alle prestazioni  C arta dei servizi INPS  La pensione di anzianità  La pensione di vecchiaia  I collaboratori domestici  I diritti delle persone con disabilità  I lavoratori autonomi in agricoltura  Le pensioni internazionali Riferimenti Norma tivi: Decreto Presidente della Repubblica n. 1124/1965 "Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" Decreto legislativo n. 38/2000 " Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell ’ articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" Legge 30 marzo 1971, n. 118: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili" (G.U. del 2 aprile 1971, n. 82) Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992: "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti."(G. U. del 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.), modificato con D.M. 14 giugno 1994 (G.U. del 1°luglio 1994) Legge 8 agosto 1995, n. 335: Rifor ma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (G.U. 16.08.1995, n. 190, S.O.) Circolare INPS, 28 dicembre 2005, n. 120: Rinnovo delle pensioni per l’anno 2006. Decreto 18 novembre 2005 Ministero dell’economia e delle finanze: Valore della var iazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2005, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2004, con deco rrenza dal 1° gennaio 2005.

3. LAVORATO RI INVALIDI INPS - PENSIONE DI I NABILITÀ LAVORATIVA Spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi ascritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, con un’anzianità contributiva pari a 5 anni E’ una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi ascritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. Non è definitiva, può essere soggetta a revisione ed essere revocata in caso di accertato recupero della capacità lavorativa. Requi siti Avere un’infermità fisica o mentale, non derivante da causa di servizio, accertata dai medici dell’INPS, che determini una invalidità tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro. La pensione è dovuta anche qu ando la riduzione della capacità lavorativa sia preesistente al rapporto assicurativo. Inoltre è richiesta un’anzianità contributiva pari a 5 anni (260 contributi settimanali), anche non continuativi, dei quali almeno 3 anni (156 contributi settimanali) versati nei 5 anni precedenti alla domanda di pensione. Reversibilità: La pensione è reversibile ai superstiti La pensione é incompatibile con  la prosecuzione dell’attività lavorativa dipendente , e comunque lo svolgimento di qualsiasi attività di lavo ro, dipendente o autonomo, sia in Italia che all’estero  i trattamenti di disoccupazione o altri sostitutivi e integrativi della retribuzione (quindi anche con l’indennità di mobilità).  l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori auton omi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni)  iscrizione ad un albo professionale Limite di reddito: Per il diritto alla pensione non ci sono limiti di reddito, mentre invece l’interessato dovrà presentare la dichiarazione della pr opria situazione reddituale per accertare il diritto all’integrazione al minimo. Incumulabilità con la rendita INAIL Secondo la normativa in vigore dal 1° settembre 1995 la pensione di inabilità non è cumulabile con l’eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, erogata dall’INAIL, se riferita allo stesso evento o causa. Se la r endita INAIL è di importo inferiore alla pensione INPS, il titolare riceve in pagamento dall’INPS la differenza tra le due prestazioni. Calcolo e Bonus Contributivo L’importo della pensione di inabilità viene calcolato aggiungendo all’anzianità contrib utiva maturata un "bonus contributivo" corrispondente al periodo che manca per arrivare al compimento dell’età pensionabile. Il "bonus contributivo" non può comunque far superare i 40 anni di anzianità contributiva. L'importo viene determinato con il sis tema di calcolo:  misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo);  contributivo, se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31.12.1995. L'anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età sia per le donne sia per gli uomini a seguito dell'introduzione del sistema contributivo per le anzianit à maturate dal 1/1/2012. Art, 1, c. 15 e 16 della Legge 335/95: 15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per

1. COMPATIBILITÀ CON LE PRESTAZIONI ECONOMICHE INAIL INAIL RENDITA E PRES TAZIONI EROGATE DALL ’INPS La rendita dir etta per inabilità permanente ( eventi lesivi fino al 24 luglio 2000), La rendita diretta per inabilità permanente è un indennizzo per la diminuita attitudine al lavoro, valutata in base alle tabelle al legate al Testo Unico Inail. ( Decreto 30 giugno 1965, n. 1124 ). E' corr i sposta dall'INAIL mensilmente al lavoratore che a seguito di un infortunio o malattia professionale, viene riconosciuto un grado di inabilità. La prestazione non è soggetta a tas sazione IRPEF ( Imposta sul reddito delle Persone Fisiche). Indennizzo per danno biologico ( eventi lesivi dal 25 luglio 2000) l'indennizzo per danno biologico (lesione dell'integrità psicofisica) è valutato in base alle tabelle previste dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38) E' co rr i sposta dall'INAIL mensilmente al lavoratore che a seguito di un infortunio o malattia professionale, viene riconosciuto un grado di inabilità. La prestazione non è soggetta a tassazione IRPEF ( Imposta sul reddito delle Persone Fisiche). entrambi le prest azioni INAIL sono compatibili con le seguenti prestazioni erogate dell' INPS :  la pensione di anzianità  la pensione di vecchiaia La rendita diretta e l'indennizzo per danno biologico possono generare forme di incompatibilità o incumulabilità c on le seguenti pre stazioni previdenziali erogate dall'INPS:  assegno ordinar io di invalidità (se riferito allo stesso evento o causa - art.1 comma 43, l. 335/95) Dal 1° settembre 1995 l'assegno di invalidità non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, erogata dall'I NAIL, se riferita allo stesso evento o causa. Se però la rendita INAIL è inferiore all'assegno INPS, il titolare riceve dall'INPS la differenza tra le due prestazioni.  pensione ordinaria di inabilità al lavoro ( se riferita allo stesso evento o causa fino a concorrenza della rendita stessa - art.2, c.6, l. 222/84; art.1, c43, L335/95) Secondo la normativa in vigore dal 1° settembre 1995 la pensione di inabilità non è cumulabile con l'eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, erogata dall'INAIL, se riferita allo stesso evento o causa. Se la rendita INAIL è di importo inferiore alla pensione INPS, il titolare riceve in pagamento dall'INPS la differenza tra le due prestazioni  pensione ai superstiti le pensioni con decorrenza anteriore al 1° luglio 2000, che sono sate sospese o ridotte, non possono essere cu mulate fino al 30 giugno 2000 ( legge 335 del 1995) La rendita diretta e l'indennizzo per danno biologico possono essere compatibili o cumulabili con alcune prestazioni assistenziali erogate dall’INPS:  provvidenze assistenziali  invalidità civile  pensione ai superstiti ( con decorrenza 1° l uglio 2000, in caso di morte per infortunio o malattia professionale con rendita vitalizia liquid ata dall' In ail ) La rendita diretta e l'indennizzo per danno biologico sono escluse dal calcolo dei limiti di reddito per la concessione:  integrazione al trattamento minimo. ma rientrano nel calcolo dei limiti di reddito per la concessione:  assegno sociale L' assegno per l’accompagno (assistenza personale continuativa - APC) erogato dall’Inail è escluso dal calcolo dei limiti di reddito in caso di assegno sociale.

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